Dal Mondo Economico
Speciale inchiesta mercato del lavoro
In collaborazione con Espansione
Sintesi tratta dall’articolo di Chiara Osnago Gadda
Gli head hunter degli anni 2000
Fornire una bussola, che indichi la giusta rotta a chi debba rimettersi in
gioco in un mercato del lavoro particolarmente dinamico e fluttuante. Nell’ultimo
decennio infatti il mercato del lavoro italiano ha subito
profondi
mutamenti: sia in riferimento agli intermediari adibiti all’incontro
tra domanda e offerta, sia in relazione alle dinamiche di partecipazione al
contesto lavorativo, alle caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione
e alle specificità della domanda di lavoro. In particolare, la
riforma del mercato del lavoro, nota come Legge Biagi, ha indotto un sostanziale
riordino del settore della ricerca e selezione del personale, con l’obiettivo
di tutelare le aziende e i candidati. Inoltre, sebbene la diffusione di internet
ha contribuito a cambiare le modalità di ricerca del personale, causando
una diminuzione di inserzioni sulle pagine dei giornali, e favorendo gli annunci
in rete, sui siti aziendali e in quelli specializzati in cyber collocamento,
la ricerca diretta continua a giocare un ruolo essenziale e insostituibile,
per le professionalità emergenti, per le specifiche richieste del
mercato, per il numero di candidati raggiungibili. Per
illustrare ai lettori uno spaccato ben documentato sul mutato mercato del
lavoro e presentare le iniziative del Governo che mirano a innovare e riformare
l’intero
settore, Espansione ha chiesto l’ausilio di Roberto Corno, fondatore
di Corno Consulting, e past president di Assores, l’Associazione italiana
che racchiude 180 società e studi di consulenza per la ricerca e selezione
del personale e che ha partecipato attivamente al processo di elaborazione
della normativa di accreditamento. Nel luglio 2003 il Governo ha infatti emanato
il decreto legislativo 119 con il quale ha dato attuazione alla legge 30 (Legge
Biagi), rendendo operativi i nuovi servizi e le nuove norme contrattuali per
il lavoro intermittente, capaci di far aumentare il tasso di occupazione. In
base a questo decreto legislativo, gli operatori pubblici e privati vengono
denominati agenzie per il lavoro, e previa autorizzazione da parte del ministero
del Lavoro, possono svolgere attività di somministrazione del lavoro.
Ma che iter devono seguire le agenzie per il lavoro per essere autorizzate all’esercizio delle attività? «La procedura di autorizzazione», risponde Corno, «è unica per tutte le agenzie del lavoro. Presso il ministero viene istituito un apposito Albo, dove il ministero registra gli operatori che hanno fatto richiesta di autorizzazione. Il ministero rilascia quindi entro 60 giorni l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali l’operatore ha fatto richiesta e, decorsi 2 anni, l’agenzia per il lavoro può richiedere l’autorizzazione definitiva, che verrà rilasciata dal ministero - sempre dopo i dovuti accertamenti entro 60 giorni.
Corno, poi, sottolinea le caratteristiche fondamentali
che differenziano le società di executive search
dalle agenzie del lavoro per l’impiego (selezione
del personale). Le società di executive search, rappresentate
in Italia da Aesc, si
differenziano
da quelle di ricerca e selezione del personale in quanto ricercano figure
manageriali di rilievo, dirigenti e top manager che operano prevalentemente
a livello internazionale. I cacciatori di teste, dunque, ricercano i candidati
attraverso la ricerca diretta e tramite i loro contatti personali nelle aziende.
Non utilizzano mai il mezzo degli annunci e raramente operano con ricerche
d’archivio. Come per le società di ricerca e selezione del personale,
le società di executive search per poter svolgere tale attività devono
essere autorizzate dal ministero del Lavoro. «In pratica quindi»,
sottolinea Corno, «la ricerca diretta ha inizio a seguito del conferimento
di incarico del committente mediante un contratto che definisce la posizione
da ricercare, il livello retributivo, i tempi di esecuzione e le condizioni
economiche della ricerca. Le informazioni sono riservate». Le
agenzie di lavoro per l’impiego (selezione del personale), costituite
prevalentemente da professionisti provenienti da esperienze dirigenziali
nel settore delle risorse umane o in altri ad alta tecnologia, si occupano
invece soprattutto della ricerca di quadri e impiegati e in minor misura
di dirigenti e talvolta di giovani laureati o neodiplomati. Inoltre, per
ricercare il personale, queste società (prevalentemente piccole aziende
composte da un minimo di due consulenti a un massimo di dieci) utilizzano
soprattutto l’archivio, le inserzioni su quotidiani e su siti e, per
posizioni specialistiche o di dirigenti, la ricerca diretta.
In generale, pertanto, per ricerca e selezione del
personale si intende l’attività di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica
esigenza dell’organizzazione committente, attraverso
l’individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima,
su specifico incarico della stessa e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell’azienda committente; individuazione e definizione
delle esigenze
della
stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca
delle candidature attraverso una gamma di canali di reclutamento; valutazione
delle candidature attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione
della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione
di attività formative per adeguare le competenze o le capacità dei
candidati alle esigenze delle posizioni organizzative oggetto della ricerca;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell’inserimento e del potenziale dei candidati. «In pratica»,
spiega Corno, «il selezionatore formula consigli alla direzione dell’azienda
in modo da risolvere problemi organizzativi legati al fabbisogno di risorse
umane, reperendo sul mercato del lavoro e selezionando i profili idonei in
quel momento e in quel contesto. Il legislatore considera quindi le società di
ricerca e selezione del personale come un ramo specializzato della Consulenza
di direzione, non assimilabile all’attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro (così come codificato negli standard UNI
10771)». Ne deriva che il soggetto che svolge attività di ricerca
e selezione del personale conosce da una parte il mercato delle risorse lavorative
e delle capacità potenziali espresse dalle varie professioni e dall’altra è in
grado di leggere l’organizzazione dell’impresa, i suoi problemi
e le sue esigenze. In pratica, l’azienda cliente si rivolge a tali
società perché si vuole avvalere di un servizio esperto e specializzato,
non costituendo questa attività il core business dell’impresa
cliente; ha inoltre accesso a risorse pregiate, a ricerche eseguite con riservatezza
e in tempi sempre più rapidi. Altrettanto interessante si è poi
rivelata l’osservazione di Corno circa quello che sarà il futuro
delle agenzie del lavoro per l’impiego (selezione del personale) e
quello delle società di executive search. Il manager sostiene infatti
che queste due macroaree stiano attraversando un momento di relativa difficoltà,
dovuto in gran parte alla concorrenza delle agenzie del lavoro per l’impiego
(lavoro interinale), introdotte in Italia con la legge 24 giugno 1997, che
garantisce flessibilità per il datore di lavoro consentendo nel contempo
al lavoratore temporaneo di godere in parte delle medesime garanzie di un
lavoratore dipendente. Le società di lavoro interinale offrono infatti
ai candidati la possibilità di essere assunti a tempo determinato
e di essere dati in affitto ai loro clienti e dall’approvazione della
Legge Biagi, le società che hanno fatto richiesta della nuova autorizzazione
hanno la possibilità di ricercare personale anche a tempo indeterminato
e di offrire altri servizi quali l’orientamento, l’intermediazione
e il ricollocamento personale. Dunque appena arrivato in Italia il lavoro
interinale avrebbe avuto un effetto positivo anche per le società di
ricerca e selezione del personale, in quanto, avendo a disposizione cospicui
mezzi finanziari, con le sue società ha promosso grandi campagne di
comunicazione, che hanno consentito al mondo dell’impresa di conoscere
meglio l’esistenza di servizi per la gestione del
personale. «Ben
presto, però, il messaggio è andato oltre», precisa Corno, «ha
fatto percepire alle aziende che l’acquisizione di nuovo personale è un
elemento di cui ci si può “approvvigionare” alla stessa
stregua delle altre risorse e dunque comprando un bene indifferenziato, l’unico
criterio è diventato il costo. Questo, ovviamente, ha avuto un effetto
deleterio sia sulle società di ricerca e selezione del personale,
trascinate come in un vortice, sia sulle persone, il cui valore è stato
svalutato. Su di esse si investe molto meno, non si fa formazione e si mira
solo all’utilizzo della persona per quello che dà in termini
di “braccia”. Nondimeno, spesso l’imprenditore ha usato
l’interinale come periodo di prova allungato e questo denuncia la non
conoscenza delle forme contrattuali più nuove portate dalla Legge
Biagi, che permettono comunque un impiego più flessibile dei lavoratori.
Ne deriva pertanto che se questo problema direttamente riguarda solo le società che
fanno ricerca e selezione su livelli intermedi, indirettamente coinvolge
anche quelle di executive search in un doppio effetto negativo: da una parte
una contrazione del mercato e dall’altra il fatto che questo modo di
concepire le risorse umane rende la ricerca e selezione un’attività che
viene valutata con il mero criterio economico del costo e non con quello
della qualità!
Alla luce di queste considerazioni, è dunque chiaro che l’obiettivo delle società di somministrazione del lavoro sia quello di entrare in un mercato, quello della selezione, che viene reputato a maggior marginalità. Come si può dunque fare per non creare un “conflitto d’interessi”? «Una delle principali leggi di strategia aziendale», conclude Corno, «sostiene che l’organizzazione deve essere coerente al business o viceversa, il che significa che non si può competere con l’organizzazione sbagliata. Se da una parte cioè le società di ricerca e selezione non potranno mai competere sul fronte della somministrazione, perché organizzate per erogare consulenza (dunque con pochi addetti ad altissima professionalità e a elevato costo), quelle di somministrazione sono organizzate per erogare servizi (e quindi con molti addetti a bassa professionalità e a basso costo). Solo questa differenza può quindi essere la via di fuga da una forte concorrenza. In generale comunque il futuro per la selezione del personale presenta tratti incerti, e una situazione simile viene vissuta anche dal mercato dell’executive search, in quanto ha dei costi più alti e il numero di persone che viene a essere ricercato resta basso».

